Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) 

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico (VINCENZO IAIA). Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

 

Consigli di interclasse, di classe

Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe

Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. 

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

 

Consiglio di istituto 

Il Consiglio d’Istituto istituito ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto, attualmente in carica, è stato eletto nell’a.s. 2020/21 e dura in carica per 3 anni scolastici

DIRIGENTE SCOLASTICO: è membro di diritto

PRESIDENTE: sig. ORMELLESE MARCO

COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE ATA
Esposito Clelia Allevi Daniela Liguori Eleonora
Frustaci Rita Cattaneo Rosangela Polito Carmela
Ormellese Marco Cozza Maria Laura
Pelucchi Mauro Ferrara Giuseppina
Zannin Carmen Frigerio Valeria
Zorza Davide Marelli Lisa
Cairoli Emanuele Marzorati Ileana
Cattaneo Clara Pappalardo Maddalena

Alle sedute del Consiglio d’Istituto il DSGA partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente, di solito allo scopo di illustrare i documenti contabili (programma annuale e conto consuntivo).

Giunta esecutiva

La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: 1 genitore, 1 studente, 1 insegnante, 1 rappresentante del personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta

Cosa fa la Giunta esecutiva?

1  Predispone il programma annuale e il conto consuntivo.
2  Prepara i lavori del Consiglio di Istituto.
3  Esprime pareri e proposte di delibera.
4  Propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita
relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.